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Definizione di Plagio musicale

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La definizione del Plagio musicale si può materializzare nella riproduzione totale o parziale, da parte di un autore che fa passare per propria un’opera frutto del lavoro altrui.

La legge sul diritto d’autore e il Plagio musicale

In Italia, le opere musicali sono tutelate sia dal Codice Civile, sia dalla legge sul diritto d’autore:

  • Codice civile, Art. 2575: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono …. alla musica, … qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”;
  • Legge n. 633 del 22 aprile 1941. In particolare, l’art. 1 “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono…., alla musica, …., qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” e l’art. 2 “In particolare sono comprese nella protezione: … 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; …”.

Quando una persona si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un’opera per introdurli in un’altra opera sotto il proprio nome, ci troviamo in presenza di una contraffazione qualificata e aggravata, ossia di una riproduzione abusiva di un’opera altrui con appropriazione di paternità (L. n. 633 del 1941).

Appunto, si ha un Plagio.

Tuttavia, l’opera simile all’originale può essere considerata la definizione di Plagio musicale se suscita nell’ascoltatore le stesse emozioni dell’originale. Tutto questo, sembrerebbe lasciare uno spiraglio agli utilizzi di tipo citazionistico, perché i frammenti usati non hanno più nulla in comune con i brani iniziali.

Sappiamo benissimo che abbiamo sette note nel pentagramma e considerandole da sole, e cioè senza le loro variazioni, è difficile non risultare ripetitivi o scarsi nel lavorare con la fantasia, perchè non bisogna dimenticare che la musica si basa anche sulla matematica e che il numero di combinazioni di queste sette note non è infinito, per questo prima di lanciare l’allarme di plagio è bene tener d’occhio il tema, l’atmosfera e l’elaborazione di un brano.

Una doverosa premessa. Nel valore creativo di una canzone (e quindi sulla sua proteggibilità o meno), oltre alle caratteristiche di novità, creatività e originalità, assume particolare rilevanza la componente armonica e melodica in quanto sono più idonee a caratterizzare l’opera musicale e distinguerla dalle altre, a differenza del ritmo della melodia che, secondo la dottrina, non sarebbe tutelabile, così come non è proteggibile il singolo accordo.

A tutt’oggi, la giurisprudenza è incerta se siano sufficienti poche battute per definire un plagio. In Italia ciò non ha rilevanza specifica, ma altri sono i criteri da valutare. Ciò nonostante, spesso, per classificare come plagio una canzone, basta che nell’ascoltatore essa susciti il riconoscimento di un pezzo antecedente al brano ipotizzato essere un plagio. A tal punto, il giudice nomina un CTU (consulente tecnico d’ufficio) per redigere una perizia giurata, ed al quale viene proposto l’ascolto dei due brani (l’originale e l’eventuale plagio). Se il giudice riconosce le ragioni dell’attore (colui che intraprende l’azione legale), l’autore del plagio rischia il ritiro del pezzo dal mercato con sanzioni salatissime, oppure che gli introiti vengano devoluti all’autore originale.

Definizione di Plagio Musicale

Le ipotesi di elaborazione o di variazione ci aiutano ad individuare il plagio. Se l’elaborazione di un brano risulta essere non creativo ma imitativo di un’opera altrui, siamo dinanzi a un “plagio parziale”.

Inoltre, è importante saper riconoscere il “plagio” da una “somiglianza” oppure da una “cover” (clicca quì per visualizzare il nostro mega-elenco di Cover). Tra due canzoni si può riconoscere il plagio se la cadenza della traccia solista sulla struttura degli accordi è “uguale” o “molto simile”, senza tralasciare il fatto che anche la melodia o l’arrangiamento possono essere uguali. Il plagio di una composizione musicale può riguardare anche una parte della composizione stessa.

Anche un motivo non del tutto banale presente nel ritornello di una canzone può formare oggetto di plagio quando sia stato ripreso con particolare insistenza e risalto.

Un’altra cosa deve essere ben chiara: il plagio è una cosa diversa dal “campionamento”, cioè quella pratica diffusa nella musica elettronica e nell’hip hop (con tutti i suoi sottogeneri musicali) che consiste nel prendere pezzi di canzoni, modificarli, assemblarli e aggiungerci altri elementi (una nuova linea vocale, per esempio) per farne una canzone nuova. Anche qui ci sono eccezioni e zone grigie, ma in generale per campionare canzoni o frammenti di canzone di un artista bisogna sempre chiedere il permesso.

Diversi sono i casi in cui anche grandi nomi della musica nazionale e internazionale si sono trovati davanti all’ipotesi di plagio. E la magistratura si è avvalsa e si sta avvalendo di esperti del settore (tra i quali il compianto maestro Ennio Morricone), perchè si deve pensare che il plagio non è solo un problema “musicale” ma si estende a tutte le arti.

A tal proposito, si segnalano tre libri di Michele Bovi (giornalista del tg2 che da sempre si è occupato di plagi o presunti): dell’Auditorium Edizioni: “ANCHE MOZART COPIAVA” (Auditorium Edizioni – 2004), “LADRI DI CANZONI. 200 ANNI DI LITI MUSICAL-GIUDIZIARIE DALLA A ALLA Z” (Hoepli – 2019), ANCHE MOZART COPIAVA E PLAGIAVA I BEATLES (Minerva Edizioni – 2023).

In conclusione, è doveroso menzionare il grande Ennio Morricone che diceva: “La musica orecchiabile, proprio perché tale, assomiglia a qualche cosa già scritta, già proposta alla gente. Se non fosse stata udita non avrebbe successo. Se un autore vuole davvero creare qualcosa di originale deve attingere a parametri inadatti alla musica leggera il cui prodotto e’ una canzonetta, a volte dilettantesca, a volte infantile, sempre destinata ad un successo stagionale. La mia posizione morale e musicale e’ che chi ha coscienza di questa professione, pertanto della orecchiabilità forzata di queste canzoni che hanno vita breve, dovrebbe astenersi dal fare cause e controcause per plagi indimostrabili e disturbare i giudici per queste cose“*.

* tratto dal libro “Anche Mozart copiava. Cover, somiglianze, plagi e cloni” (Auditorium, 2004) di Michele Bovi.