Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio
(G.U. n.166 del 16 luglio
1941)
(Testo coordinato con le modifiche
introdotte dalla legge 22 maggio 2004, n. 128 -)
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta
o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto
se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali
sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia sempre che non si
tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle
norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti
ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non
si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino
di per sé carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di
opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e
del coordinamento ad un determinato fine letterario,
scientifico didattico, religioso, politico od artistico,
quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie,
le riviste e i giornali sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui
sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni
di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una
in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni
ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni,
i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano
ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle
amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza
e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore,
nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria
chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso,
ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera
stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte,
la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere
i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti
degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile
ed inscindibile di più persone, il diritto di autore
appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale,
salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita,
né può essere modificata o utilizzata in forma diversa
da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo
di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la
modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera
può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria,
alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale
fascista], alle provincie ed ai comuni spetta il diritto
di autore sulle opere create e pubblicate sotto il
loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con
gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie
e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta
dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato,
nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare
con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima
forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare
del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati
dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore
di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno
industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio
delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque
modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa,
la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia,
la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto
l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in
opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati
nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o
recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione,
la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate,
sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica,
di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e
dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria
della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto
di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito
normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti, nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati
e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed
invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo
di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana
degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria interessate, la misura del compenso sarà
determinata con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'individuazione delle circostanze
soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla
applicazione della disposizione di cui al primo periodo
del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni
dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei
soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci
ed invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data
della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo
avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte
degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini
di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione
al pubblico via satellite e la ritrasmissione via
cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso
particolari; comprende altresì la messa disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi
gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande
di frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione
di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico
o riservati alla comunicazione individuale privata
purché la ricezione di questa avvenga in condizioni
comparabili a quelle applicabili alla ricezione da
parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto
di inserire sotto il controllo e la responsabilità
dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati
ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi
in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico
via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione
della trasmissione siano messi a disposizione del
pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo
nel territorio di uno stato non comunitario nel quale
non esista il livello di protezione che per il detto
sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi
sono trasmessi al satellite da una stazione situata
nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico
via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti
riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione
non situata in uno stato membro dell'unione europea,
ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene
su incarico di un organismo di radiodiffusione situato
in Italia, la comunicazione al pubblico si considera
avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo
di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale.
I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi
alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati
nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo
di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata ed integrale, per il tramite di un sistema
di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate,
destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica
o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro
stato membro dell'unione europea e destinata alla
ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per
oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi
mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera
o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il
diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione,
le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea,
se non nel caso in cui la prima vendita o il primo
atto di trasferimento della proprietà nella Comunità
sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo
consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla
messa a disposizione del pubblico di opere in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in
cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non
costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione
la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata
o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero
di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la
traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte
le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare
le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto
la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie
o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo
di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui
al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare
il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi
forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto
di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.
In difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso è stabilito
con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione
a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di
essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno
degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed
in ciascuno delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della
personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica della opera, previsti nelle disposizioni
della sezione precedente, ed anche dopo la cessione
dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie
nel corso della realizzazione. Del pari non potrà
opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera già realizzata. Però
se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità
statale importante carattere artistico spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre
il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio
la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario,
gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne
dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni
e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione
o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate
le modificazioni della propria opera non è più ammesso
ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne
la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo,
dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori
e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli
e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano,
può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta
agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse,
salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le opere inedite non possono essere
pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano
più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
giudiziaria, sentito il pubblico ministero. è rispettata,
in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti
da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni
contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo
III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo
anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche,
la durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti
a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina
sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina
sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione
economica dell'opera come un tutto è di settant'anni
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve
le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali
e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso
previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei
diritti di utilizzazione economica è di settant'anni
a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore
si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone
indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore,
nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica
il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica,
la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica
ed artistica presso il ministero presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni
stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme
stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire
dalla data del deposito della denuncia di fronte ai
terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come
anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle
amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie,
agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati
che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni
a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle
accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale
durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore
riprende integralmente la libera disponibilità dei
suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata
dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata
ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun
volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni
di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale
la rivista o il giornale, la durata dei diritti è
calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni
anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la
morte dell'autore, che non ricadono nella previsione
dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire
dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44,
i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
o assimilata durano sino al termine del settantesimo
anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta
fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli
autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore
del dialogo, e l'autore della musica specificamente
creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica
o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica
durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente
sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui
si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato
dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori,
rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi,
alle composizioni musicali con parole, ai balli e
balletti musicali, si applicano le disposizioni dei
tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all'autore della parte musicale, salvi tra
le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito
in proporzione del valore del rispettivo contributo
letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della
parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti
del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni
musicali con parole, nei balli e balletti musicali,
il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e indipendentemente la propria opera,
salvo il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne,
per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori
dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo
definitivo il manoscritto della parte letteraria al
compositore, questi non lo ponga in musica nel termine
di cinque anni, se si tratta di libretto per opera
lirica o per operetta, e, nel termine di un anno,
se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere
in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e
considerata dalle parti come pronta per essere eseguita
o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita
nei termini indicati nel numero precedente, salvo
i maggiori termini che possono essere stati accordati
per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli
articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita
per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera
lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per
il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3
può altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente
l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera
disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione
di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente,
il rapporto di comunione formatosi sull'opera già
musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere
rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi
i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle
altre composte di musica, di parola e di danze o di
mimica, quali le riviste musicali ed opere simili,
in cui la parte musicale non ha funzione o valore
principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, salvo patto contrario, spetta all'autore
della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste
musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono applicabili a questa opera le disposizioni
degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario,
il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione
dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è
riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti,
e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale
per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione
del giornale o della rivista e senza precedenti accordi
contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne
liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione
nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione
non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia
dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore,
il direttore della rivista o giornale ne può differire
la riproduzione anche al di là dei termini indicati
nel comma precedente. Decorso però il termine di sei
mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può
utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per
estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche
in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia
rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario,
che il suo nome figuri nella riproduzione della sua
opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale
ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo
da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono
richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del
nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione
o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato
riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo
in estratti separati o raccolti in volume, purché
indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e
la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali,
l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto
di riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale
non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti
degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti
senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica
l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura,
l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera cinematografica spetta a che ha organizzato
la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati
dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica
chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.
Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire
o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali
e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto
di percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di
accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto
contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una
cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore,
a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la
cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi
tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
46, in caso di cessione del diritto di diffusione
al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche
e assimilate un equo compenso a carico degli organismi
di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere
stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma
1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle
opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro
che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento
della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi
1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo
da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento,
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere
utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da apportarsi all'opera cinematografica,
quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o
più degli autori menzionati nell'articolo 44 della
presente legge, è fatta da un collegio di tecnici
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto
che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità
professionale e del loro contributo nell'opera siano
menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai
diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica
nel termine di tre anni dal giorno della consegna
della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare
l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli
autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente
dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione,
come servizio riservato allo stato, che lo esercita
direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto
esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi
mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari
seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione
ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere
dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e
da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei
limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono
allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti
e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere
le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali
delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo
pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti
di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente
indicato nel precedente articolo può essere esercitato
per le rappresentazioni una volta la settimana e per
i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto
s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi
pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni
alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza
degli organi dello stato predisposti alla vigilanza
delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art.
2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352,
e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,
n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono
essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente
è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,
l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché
la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta
o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali
delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano
un eccezionale carattere documentario, senza possibilità
di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore
dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli
articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento
di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo
tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti
nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire
il numero e le modalità delle trasmissioni differite
o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di
apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante,
di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo
compenso, che è determinato periodicamente d'accordo
fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione
è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle
disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo;
ad essa non sono applicabili le disposizioni degli
articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri
lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni
speciali di propaganda culturale ed artistica destinate
all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi
a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III
di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque
supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,
qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e
di dare in prestito gli esemplari dell'opera così
adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera
al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del
diritto di distribuzione non comprende, salvo patto
contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica
o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto
d'autore resta regolato dalle norme contenute nella
precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno
è riprodotta, non possono essere distribuiti se non
portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati
in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore,
ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche
nazionali delle matrici dei dischi della discoteca
di stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art.
5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente
norme per il riordinamento della discoteca di stato,
allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta
al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme
contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti
dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale
o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi
mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni
quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione,
la trasmissione o la memorizzazione del programma
per elaboratore richiedano una riproduzione, anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione
e ogni altra modificazione del programma per elaboratore,
nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,
senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita
di una copia del programma nella comunità economica
europea da parte del titolare dei diritti, o con il
suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione
di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione
del diritto di controllare l'ulteriore locazione del
programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art.
64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha
il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma
per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare
dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova
il funzionamento del programma, allo scopo di determinare
le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento
del programma stesso, qualora egli compia tali atti
durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma
che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali
pattuite in violazione del presente comma e del comma
2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non
è richiesta qualora la riproduzione del codice del
programma di elaboratore e la traduzione della sua
forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
compiute al fine di modificare la forma del codice,
siano indispensabili per ottenere le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità, con
altri programmi, di un programma per elaboratore creato
autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario
o da altri che abbia il diritto di usare una copia
del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato
a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili
ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti
del programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono
che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
di consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione
o la commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente simile nella sua forma espressiva,
o per ogni altra attività che violi il diritto di
autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione
dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla
tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,
le disposizioni del presente articolo non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia
in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione
e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di
una copia nel territorio dell'Unione europea da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il diritto di controllare, all'interno dell'Unione
stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione
in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati
delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di
un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso
e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
permanente della totalità o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa
o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore
le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste
in essere da parte dell'utente legittimo della banca
di dati o di una sua copia, se tali attività sono
necessarie per l'accesso al contenuto della stessa
banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente
legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte
della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione
del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418
del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al
titolare del diritto o entri in conflitto con il normale
impiego della banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei
giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione
del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi,
se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la fonte da cui sono
tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di
opere o materiali protetti utilizzati in occasione
di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio
del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità,
la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico
o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque
in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte
al pubblico, possono essere liberamente riprodotti
o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati
dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino
la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo
in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti
a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari,
giudiziarie o amministrative, purché si indichino
la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere
o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio
o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle
biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche,
nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata
dai predetti organismi per i propri servizi, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.
3. Fermo restando il di |